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Legislazione - Di cosa parla il D.M. 5 Luglio 1975

In questo articolo andremo a parlare del Decreto Ministeriale 5 Luglio del 1975 che impone altezze minime, superfici minime finestrate apribili e minima dotazione delle stanze da bagno
Tabella del D.M. 5 Luglio 1975
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Se avete intenzione di acquistare casa nuova fate molta attenzione alle fantastiche piante a colori arredate che l’agenzia immobiliare o il costruttore vi faranno vedere, spesso sono prive di misure e l’unico raffronto con la realtà è l’arredamento che è stato posto all’interno delle stanze.

A cosa dovete prestare maggiore attenzione?
Fatevi dare le misure esatte degli ambienti, così da poter ricavare facilmente i mq delle singole stanze; spesso mi capita di vedere stanze con letti matrimoniali “incastrati” in una stanza di 10 o 12 mq, sappiate che tutto ciò non è fattibile, infatti il D.M. 5 Luglio del 1975 IMPONE che una stanza da letto singola debba avere una superficie di almeno 9 mq e una stanza doppia (matrimoniale o con due letti singoli) debba essere di almeno 14 mq.

Valutate bene anche come è sfruttato lo spazio in base alle vostre esigenze, qualche volta capita che il committente voglia riprogettare gli interni di case nuove per sfruttare al meglio gli ambienti, quindi se siete in procinto di acquistare una casa su carta, cercate di capire se vi sia la possibilità di poter apportare modifiche interne.

Non trascurate mai la disposizione e l’apertura delle porte; non è cosa rara avere appartamenti con porte che una volta aperte mostrano la vostra stanza da letto o peggio ancora il WC, il bidet o la doccia; quando avete ospiti in soggiorno non è proprio l'ideale.
Le porte disposte male o con apertura ”sbagliata” pregiudicano la possibilità di mettere armadi più grandi, WC e doccia un po' più nascosti nella stanza da bagno, arredi più grandi e spazio più fruibile. Valutate bene anche la disposizione e l’eventuale insonorizzazione dello scarico del WC, non è bello essere a cena con amici e sentire il rumore dello sciacquone.

ALTEZZE INTERNE E SUPERFICI MINIME:

Il D.M. 5 Luglio 1975 impone ALTEZZE INTERNE MINIME (pavimento-soffitto) per le abitazioni, questa altezza dovrà essere di almeno 2,7 m; l’altezza minima può essere ridotta a 2,55 m nei comuni montani, sopra i 1.000 metri sul livello del mare.
L’altezza pavimento soffitto può essere di 2,4 m nei corridoi, disimpegni, bagni, e ripostigli (ambienti senza finestre apribili di superficie inferiore ai 4 mq).

L’alloggio mono-stanza per una sola persona deve avere una superficie minima di almeno 28mq, se l’abitazione è per due persone deve essere di almeno 38mq. Da uno a quattro abitanti ci dovranno essere almeno 14mq di superficie abitabile pro-capite, 10mq pro-capite per ciascuno dei successivi. Il soggiorno e le stanze doppie (matrimoniale o con due letti singoli) devono avere una superficie minima di 14mq, una stanza da letto singola deve essere di almeno 9 mq.

SUPERFICI FINESTRATE E VENTILAZIONE MECCANICA:

Le finestre devono assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Le finestre apribili ci DEVONO essere almeno in soggiorno, cucina e nelle stanze da letto. La luce solare diretta può anche non esserci nei bagni, corridoi, disimpegni, vani scala e ripostigli (ambienti senza finestre apribili di superficie inferiore ai 4 mq). Nei bagni privi di finestra apribile deve essere istallato un impianto di aspirazione forzata.

Il piano cottura della cucina (se non è posto in un locale destinato alla sola cucina) deve comunicare ampiamente con il soggiorno e sul piano cottura deve essere istallato un impianto di aspirazione forzata.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E’ obbligatorio avere in ciascun alloggio almeno una stanza da bagno dotata di WC, bidet, lavabo e vasca o doccia.

MATERIALE DA UTILIZZARE:

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Tra le immagini caricate troverete una tabella riepilogativa che vi faciliterà la comprensione di quanto detto.


Valentina Mancini


Mi sono laureata a “La Sapienza” di Roma in Tecniche dell’Architettura e delle Costruzioni, amo tutto del mio lavoro e cerco sempre di dare il massimo ai miei clienti.



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Commenti

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Gennaro - 02-11-2020 10:39

Buongiorno,qual è la gerarchia da seguire in caso di prescrizioni del Regolamento Edilizio meno restrittive per superfici minime illuminanti e di camere da letto?Grazie


Francesco - 23-01-2021 22:34

Salve vorrei ingrandire il soggiorno e ridurre la camera matrimoniale creando un nuovo muro. Il problema è che la camera verrebbe di 13.65/70 mq, c'è una piccola tolleranza per eccesso? grazie