Valentina Mancini
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Se avete intenzione di apportare modifiche alle tramezzature interne del vostro appartamento, magari per avere una cucina più ampia che affacci direttamente sul soggiorno, oppure volete ricavare due bagni da uno piuttosto ampio vi consiglio di leggere questa guida
Se avete intenzione di apportare modifiche alle tramezzature interne del vostro appartamento, magari per avere una cucina più ampia che affacci direttamente sul soggiorno, oppure volete ricavare due bagni da uno piuttosto ampio vi consiglio di leggere questa guida sulla:
Il d.lgs. n. 222 del 2016 (decreto S.C.I.A. 2) interviene sul Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) eliminando dai titoli edilizi la CIL (Comunicazione Inizio Lavori) ora assoggettati ad edilizia libera e la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) e riduce quindi a 5 i titoli abilitativi:
Nalla tabella A contenuta nel d.lgs. n. 222 del 2016 (decreto S.C.I.A. 2) vi è un elenco degli interventi realizzabili con la CILA e che vengono definite opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA:
“Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.”
L’intera tabella A la potete consultare a questo link:
www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-ii/sezione-ii-1-ricognizione-degli-interventi-edilizi-e-dei-relativi-regimi-amministrativi-1/1-ricognizione-degli-interventi-edilizi-e-dei-relativi-regimi-amministrativi/La CILA, essendo una comunicazione non ha la necessità di autorizzazione da parte del comune, i lavori possono iniziare subito, perché è il tecnico (architetto, geometra o ingegnere) che sotto la propria responsabilità assevera che gli interventi che verranno realizzati:
Per cosa viene usata:
Cosa NON è permesso:
La mancata presentazione della CILA comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (si presenta in questo caso una CILA in sanatoria).
Quali sono i costi e documenti da presentare in comune? (alcune di queste voci potrebbero variare da comune a comune):
Mi sono laureata a “La Sapienza” di Roma in Tecniche dell’Architettura e delle Costruzioni, amo tutto del mio lavoro e cerco sempre di dare il massimo ai miei clienti.
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