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Pratiche edilizie - Manutenzione straordinaria leggera (CILA)

Se avete intenzione di apportare modifiche alle tramezzature interne del vostro appartamento, magari per avere una cucina più ampia che affacci direttamente sul soggiorno, oppure volete ricavare due bagni da uno piuttosto ampio vi consiglio di leggere questa guida
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Se avete intenzione di apportare modifiche alle tramezzature interne del vostro appartamento, magari per avere una cucina più ampia che affacci direttamente sul soggiorno, oppure volete ricavare due bagni da uno piuttosto ampio vi consiglio di leggere questa guida sulla:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA - PRATICA CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

Il d.lgs. n. 222 del 2016 (decreto S.C.I.A. 2) interviene sul Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) eliminando dai titoli edilizi la CIL (Comunicazione Inizio Lavori) ora assoggettati ad edilizia libera e la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) e riduce quindi a 5 i titoli abilitativi:

  • Edilizia libera
  • CILA (Comunicazione Inizio Attività Asseverata)
  • SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)
  • SUPER SCIA (SCIA in alternativa al PDC)
  • PDC (Permesso Di Costruire)

Nalla tabella A contenuta nel d.lgs. n. 222 del 2016 (decreto S.C.I.A. 2) vi è un elenco degli interventi realizzabili con la CILA e che vengono definite opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA:
“Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.”

L’intera tabella A la potete consultare a questo link:

www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-ii/sezione-ii-1-ricognizione-degli-interventi-edilizi-e-dei-relativi-regimi-amministrativi-1/1-ricognizione-degli-interventi-edilizi-e-dei-relativi-regimi-amministrativi/

La CILA, essendo una comunicazione non ha la necessità di autorizzazione da parte del comune, i lavori possono iniziare subito, perché è il tecnico (architetto, geometra o ingegnere) che sotto la propria responsabilità assevera che gli interventi che verranno realizzati:

  • rispettano la normativa antisismica, igienico-sanitaria e sul rendimento energetico dell’edificio;
  • sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti;
  • non interessano parti strutturali dell’edificio.

Per cosa viene usata:

  • Spostamento delle tramezzature interne (non portanti) per una ridistribuzione dello spazio all’interno dell’immobile;
  • Apertura e chiusura delle porte interne (su tramezzatura non portante);
  • Nuovo impianto fognario o modifica del percorso dello stesso;
  • Realizzazione di piscina completamente fuori-terra;
  • Realizzazione degli impianti tecnologici degli edifici non assoggettati a MANUTENZIONE ORDINARIA (vedi post del 07/06/2019 sull’edilizia libera);
  • Realizzazione degli impianti tecnologici degli edifici non assoggettati a MANUTENZIONE ORDINARIA (vedi post del 07/06/2019 sull’edilizia libera);
  • Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.

Cosa NON è permesso:

  • Modificare la volumetria, la sagoma e i prospetti dell’immobile;
  • Cambiare la destinazione d’uso;
  • Apportare modifiche alle parti strutturali dell’edificio, ad esempio aprire o spostare una porta o una finestra sulla muratura portante dell’edificio (cerchiatura).

La mancata presentazione della CILA comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (si presenta in questo caso una CILA in sanatoria).

Quali sono i costi e documenti da presentare in comune? (alcune di queste voci potrebbero variare da comune a comune):

  • Comunicazione CILA tramite modulo unificato nazionale CILA (file PDF scaricabile on-line ed editabile);
  • Relazione tecnica dell’intervento in duplice copia;
  • Progetto cartaceo in duplice copia;
  • Progettazione relativa agli impianti tecnologici come previsti dalla legislazione vigente in materia; Oppure dichiarazione del tecnico progettista che l'intervento non integra l'obbligo di deposito della suddetta progettazione;
  • Progettazione o dichiarazione L. 13/89 relativa al superamento delle barriere architettoniche;
  • Dichiarazione di idoneità igienico sanitaria a firma del tecnico abilitato;
  • Attestato del versamento dei diritti di segreteria;
  • Copia dei documenti progettuali in formato PDF con firma digitale.

Valentina Mancini


Mi sono laureata a “La Sapienza” di Roma in Tecniche dell’Architettura e delle Costruzioni, amo tutto del mio lavoro e cerco sempre di dare il massimo ai miei clienti.



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